STATUTO DEL 22.11.2022

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione — Sede — Durata
1. E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata Sweet Team Aniad FVG Odv, con sede a Udine.
2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2
Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo
1. Sweet Team Aniad Fvg OdV è un’organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o non associati, o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
4. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
5. L’Associazione si conforma alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni, in particolare a quanto previsto dall’Art. 4 e dall’Art.32 C.I.

Art. 4
Scopo, finalità e attività
1. Sweet Team Aniad Fvg OdV è costituita al fine di:
Favorire tra le persone con diabete la diffusione dell’attività sportiva e, quando le doti fisiche lo permettono, anche dello sport agonistico;
Agevolare il periodo di transizione dal pediatrico all’adulto del ragazzo/a con diabete attraverso lo sport;
Favorire l’accettazione nelle varie federazioni sportive di atleti diabetici;
Contribuire a far superare ad alcune “scuole” diabetologiche l’idea che nel diabete, l’attività sportiva ad un certo livello, possa avere risvolti negativi.
2. L’Associazione intende perseguire queste finalità mediante le seguenti attività:
Organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive tra persone con diabete e non, fornendo assistenza specialistica qualora se ne renda necessaria;
Promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell’associazione;
Sensibilizzare ed attirare l’attenzione dei mass-media, delle Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete;
Collaborare con tutte le altre Associazioni o Federazioni nazionali ed internazionali di persone con diabete o di diabetologi e con quelle interessate alle attività sportive con le stesse finalità;

Le modalità sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui Art. 5 comma 1 lettere i) e t) del D. Leg. 117/2017:
i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II
Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:

• dalle entrate che sono costituite come segue:

I. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
Il. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali — finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti — istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
III. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall’Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:

1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione dell’Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

IV. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento. 

• dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

3. Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, preferibilmente entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione
1. Lo Sweet Team Aniad Fvg OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L’Associazione, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 9
Ammissione degli associati
1. Allo Sweet Team Aniad Fvg OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’Associazione.
2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall’Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (sette).

Art. 10
Diritti degli associati
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Nel caso di associati minorenni essi eserciteranno il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati
1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta dell’Organo di Amministrazione.
6. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione degli associati
1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L’associato può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dall’Organo di Amministrazione qualora: non abbia versato la quota associativa, contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell’organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Titolo IV
Volontari

Art. 13
Volontari
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L’attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con I l associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo V
Organi dell’Associazione

Art. 14
Organi
Sono organi dell’associazione:

I. l’assemblea;
Il. l’organo di amministrazione;
Ill. il presidente;
IV. il segretario tesoriere;
V. l’organo di controllo e il revisore legale dei conti;
VI. il comitato scientifico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15
Composizione dell’assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall’assemblea stessa.
3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, in alternativa si può conferire la delega ad un altro socio per un massimo di due deleghe per ciascun socio.

Art. 16
Convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto per via elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta l’Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 17
Validità dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea
1. Sono ammessi alla votazione i soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
2. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
3. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
4. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci in carica.
5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.19
Verbalizzazione dell’assemblea
1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20
Compiti dell’assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21
Organo di amministrazione
1. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l’Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. ln caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri dell’organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.
4. L’Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 6 amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. L’Organo è convocato dal presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. ln caso di assoluta urgenza l’Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, tramite comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta l’Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell’associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuali cariche ritenute utili.

Art. 22
Durata e funzioni
1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’organo di amministrazione.
2. L’organo svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
3. L’organo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. ln tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L’organo di amministrazione: svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi; predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione; sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto; delibera l’ammissione dei nuovi soci; provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell’esecuzione dei propri compiti l’organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23
Il Presidente
1. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di rappresentanza e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e dell’organo di rappresentanza curandone la custodia presso la sede dell’associazione.
5. ln caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24
Il Segretario
1. L’associazione ha un segretario nominato dall’organo di rappresentanza il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell’organo di rappresentanza e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
c) è responsabile della corrispondenza dell’associazione;
d)provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’organo di rappresentanza o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell’organo di rappresentanza (Tesoriere).

Art. 25
Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 26
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico è costituito: un medico diabetologo/a; un dietista esperto in diabetologia; un medico dello sport e/o un preparatore atletico con esperienza in diabetologia con funzione consultiva.
2. Ogni membro del comitato scientifico sarà eletto dall’organo di rappresentanza.
3. Il comitato scientifico sarà il collegamento diretto con la tutta la diabetologia regionale.
4. Il comitato scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
5. Il comitato scientifico parteciperà alle riunioni dell’organo di rappresentanza senza diritto di voto.

Titolo VI
Il bilancio

Art. 27
Bilancio
1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, inoltre una copia viene deposita presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 di detto Statuto.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 28
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell’organo di rappresentanza e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 29
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ‘tex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.

Art. 30
Scioglimento
1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 29 dello statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31
Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

PROSSIMI EVENTI